
Il CTU è l'ausiliario del giudice cui vengono demandate questioni di natura tecnica nell'ambito delle controversie. Il giudice non è vincolato dalle conclusioni contenute nella consulenza del CTU e può discostarsene nelle sue decisioni, ma nella grande maggioranza dei casi il parere del CTU finisce per orientare le valutazioni del magistrato.
E' per questo che la condotta del CTU e' soggetta a responsabilità di tipo penale, civile e disciplinare.
Occorre rilevare che il consulente tecnico riveste la qualifica di “pubblico ufficiale” con le fattispecie di reato di peculato, concussione, corruzione nelle diverse fattispecie e abuso d’ufficio; in alcuni casi “criminosi” è prevista l’interdizione dall’esercizio della professione.
La responsabilità penale incorre nel caso di:
-rifiuto di uffici legalmente dovuti ;
-rifiuto di atti d’ufficio , omissione ;
-falsa perizia o interpretazione ;
-frode processuale .

Rimando all'articolo del Collega Paolo Frediani per i maggiori approfondimenti:
https://ediltecnico.it/ctu-responsabilita-penale-caso
La responsabilità civile riguarda le ipotesi dove il CTU cagioni un danno a terzi nell’adempimento dell’incarico affidatogli per il quale il consulente è tenuto a risarcire i danni causati alle parti del processo ; essa incorre nel caso di colpa grave, riferibile a sue negligenza o imperizia
In applicazione dei principi generali in materia risarcitoria il CTU potrà essere chiamato a rispondere dei danni che siano stati causati dalla condotta commissiva od omissiva da lui posta in essere nell’espletamento dell’incarico. Nell’ipotesi in cui la consulenza fosse dichiarata nulla, potrà prospettarsi l’obbligo di restituire il compenso corrispostogli dalle parti .
Durante le operazioni peritali il CTU deve consentire il contraddittorio tecnico con i rispettivi Consulenti Tecnici delle Parti nei modi previsti dal procedimento. Questo significa che DEVE ascoltare, valutare e mantenere traccia degli elementi tecnicamente pertinenti. NON DEVE quindi trascurare le osservazioni tecniche dei CTP.

Per la responsabilità disciplinare accertata comporta per il CTU le sanzioni disciplinari che consistono nell'avvertimento, nella sospensione dall'albo dei consulenti fino ad un anno ed anche nella cancellazione dall'albo dei consulenti. Il professionista rimane sottoposto anche all'osservanza delle norme deontologiche proprie del proprio Ordine di appartenenza.

