...Ai personaggi del “racconto in favola” della vicenda realmente accaduta vengono attribuiti nomi frutto dell'immaginazione per non urtare la sensibilita’ dei protagonisti...
Il PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
Primo grado di giudizio

Ebbene ,come anticipato negli articoli precedenti , Alice si trovava costretta a citare in giudizio il condominio impugnando la delibera con la quale in pratica gli veniva negata la possibilità di realizzare l'impianto fotovoltaico come da progetto comunicato all'amministratore , nonostante il progetto sia stato redatto inconfutabilmente nel rispetto di tutti i criteri normativi tutelando quindi il parimenti diritto di utilizzo del tetto da parte di tutti gli altri condomini .
L'iter giudiziario ( per ricorso, comparsa, memorie di rito , ecc. ecc. , solo per il primo grado di giudizio) per Alice e la propria famiglia evidentemente ha comportato ,oltre a dover investire qualche anno e parecchie decine di migliaia di euro , il dover subire anche una serie di atti intimidatori e notevoli danni materiali (tutti puntualmente denunciati alle autorità competenti e per i quali viene dedicato capitolo a parte) perpetrati evidentemente da qualche codardo condomino .
Ritengo inutile oltre che noiso per il lettore in questo articolo dilungarmi eccessivamente nel merito dell'iter processuale ; mi limiterò pertanto ad eprimere solo qualche commento circa l'esito della sentenza di primo grado ( sfavorevole per Alice) facendo riferimento in particolare a qualche passaggio del contenuto della stessa :

Senza aver seguito l'evolversi della vicenda sin dall'inizio ( a partire dal 2019) si potrebbe essere portati a ritenere che Alice , tramite il proprio avvocato ed il proprio tecnico, non siano riusciti a far valere le proprie ragioni o , comunque a farle comprendere al giudice ; tuttavia dagli atti e documenti processuali appare in maniera evidente (per chi vuole vederlo) l'intento costante per tutto l'iter processuale ,ed anche in quello extraprocessuale ( da parte di piu' di una “ figura protagonista” del “sistema” giustizia?) di distorcere la realtà raccontando i fatti diversamente da come accaduti , anche manomettendo e impaginando non correttamente documenti essenziali per il merito della vicenda cosi' da renderne la comprensione impossibile.
Sostenere , come fatto in sentenza, che “dall'esame dei riparti in atti Alice non risulta tra i condomini del blocco scala A” non corrisponde al vero , quindi è falso; infatti se è pur vero che il riparto delle spese condominiali fatto dalla Belfiore è esposto non proprio in maniera magistrale, è altrettanto vero ed attestato dai documenti prodotti in atti ( palesemente manomessi dal CTU) che Alice da trent'anni ed oltre ha sempre pagato le spese condominiali proporzionalmente ai propri millesimi di proprietà , anche quelle di manutenzione sia ordinaria che straordinaria del tetto ove sono stati posizionati i moduli fotovoltaici (tetto che , anche solo per questo, è pertanto da ritenersi certamente comune anche alla stessa) ; anzi ha contribuito in maniera maggiore di tutti i condomini di tutti gli altri corpi scala del condominio .
Del resto anche solo l'osservazione delle caratteristiche costruttive esterne del fabbricato, lo scolo delle acque piovane, ecc., senza considerare il posizionamento dei collegamenti impiantistici interni tra le abitazioni, porta a dover considerare (come successo dalla costituzione del condominio per trent'anni ed oltre) che il corpo scala A ( e non la scala A come ad arte citato piu' volte nei documenti in atti giudiziari per far confusione) ben comprende anche l'abitazione di Alice , a partire dalla tinta delle facciate (uguale per tutte e cinque le abitazioni del corpo scala A , ossia per le quattro della scala A e per quella adiacente di Alice) come pensata dai progettisti ed eseguita dal costruttore già in fase di realizzo dello stesso.

Il fatto che il tetto sia su quote differenti non può quindi essere influente ; peraltro anche che le falde “alte” sulle quali è stato istallato l'impianto di Alice non coprono l'abitazione della stessa è vero solo in parte ; la deduzione successiva riportata in sentenza che “detta porzione non costituisce proprietà comune di Alice ” non corrisponde al vero.
Preso atto dell'esito sfavorevole della sentenza del primo grado di giudizio e , soprattutto, considerate le modalità utilizzate per giungere allo stesso, ancora una volta quindi Alice si trovava costretta a citare in appello il condominio.
…continua…

